PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società sportiva professionistica che intende procedere alla costruzione o alla ristrutturazione di impianti sportivi destinati al calcio professionistico, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, deve rispettare i seguenti criteri:

          a) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

          b) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

          c) prevedere un sistema di controllo con telecamere a circuito chiuso.

      2. Le società sportive professionistiche che procedono a interventi di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli impianti, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

Art. 2.

      1. L'ordine e la sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi adibiti al calcio professionistico sono assicurati dalle società sportive professionistiche organizzatrici dell'evento, senza oneri per lo Stato.

 

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      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le società sportive professionistiche affidano i servizi di sicurezza ad addetti in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza.
      3. Le società sportive professionistiche sostengono interamente, in caso di intervento, i costi relativi al personale delle Forze di polizia e i costi correlati, nonché quelli per la pulizia straordinaria dei luoghi adiacenti agli impianti sportivi resa necessaria dall'effettuazione di eventi sportivi di calcio professionistico.
      4. Le società sportive professionistiche possono incentivare la partecipazione dei tifosi e dei sostenitori alle attività di controllo e sicurezza purché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.